STATUTO Associazione GRUPPO MICOLOGICO FIORENTINO PIER ANTONIO MICHELI
Articolo 1
E’ costituita una associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile denominata "GRUPPO MICOLOGICO FIORENTINO PIER ANTONIO MICHELI". Essa è apolitica, apartitica, e priva di fini di lucro.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Via San Romano 21, 50135 Settignano (FI) ma potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, di recapito postale e telefonico nonché sezioni distaccate, in luoghi diversi che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 3
L’associazione ha lo scopo di promuovere lo studio della micologia, divulgandone la conoscenza ai fini dell’educazione ecologica e della prevenzione delle intossicazioni fungine, anche attraverso la gestione di corsi culturali di varia natura e genere diversi, corsi di formazione e aggiornamento, ricerca scientifica, promozione di iniziative rivolte allo sviluppo dell’attività turistica e dell’educazione ambientale. Potrà inoltre gestire le attività di ufficio stampa e redazionali in genere, la produzione e distribuzione di pubblicazioni previe le necessarie autorizzazioni, indire concorsi e mostre di qualsiasi tipo.
Per il conseguimento di tale oggetto l’associazione potrà richiedere la concessione di mutui, aperture di credito, anche in conto corrente ed altre forme di finanziamento ad istituti di credito, banche, enti finanziari e ai propri associati. L’associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte le attività comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale comprese quelle di carattere commerciale necessarie al sostentamento ad al finanziamento delle attività stesse.
Articolo 4 SOCI
Possono diventare soci dell’associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, razza credo politico, nonché società ed enti italiani e stranieri che condividano le finalità dell’associazione e contribuiscano all’ attuazione di tali fini, e che facendo apposita domanda accettino il presente statuto e paghino la quota annuale.
La quota e/o partecipazione non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Ciascun socio che abbia raggiunta la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto, ex art. 2532, 2° c. codice civile.
Articolo 5
I soci si dividono in quattro categorie:
- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- Soci ordinari: sono coloro che coadiuvano i fondatori nello sviluppo e nella promozione delle attività associative;
- Soci onorari: sono soci onorari le persone, società o enti, che rendendosi benemerite nei confronti dell’associazione prestano gratuitamente la propria opera o mettendo a disposizione la propria competenza o essendo personalità di particolare rilievo sono ammesse dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota sociale:
- Soci collettivi: sono gli istituti scolastici e gli altri Enti culturali che versano annulamente la quota sociale stabilita dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci devono versare la quota sociale entro il primo trimestre di ogni anno. I nuovi soci verserranno la quota al momento della consegna della tessera sociale.
Articolo 6
In considerazione di eventuali rischi inerenti all’attività dell’associazione i partecipanti, a qualsivoglia titolo, alle manifestazioni organizzate dall’associazione stessa, la esonerano da ogni responsabilità per infortuni o malori, a qualsiasi causa dovuti, che avessero a verificarsi durante le manifestazioni sociali.
Articolo 7
La qualifica di socio si perde per recesso volontario; per morosità nel pagamento della quota associativa e per motivi disciplinari su proposta degli organi di Direzione tramite delibera dell’Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo può peraltro sospendere un socio per gravi motivi disciplinari in attesa della votazione, in merito, dell’Assemblea.
Articolo 8
Gli associati che siano receduti o che siano stati esclusi o comunque che abbiano cessato di far parte dell’associazione non possono riprendere i contributi versati.
Sono ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
L’Assemblea dei Soci; Il Presidente; Il Vicepresidente; il Segretario; Il Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Articolo 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
Sono ordinare e straordinarie.
L’Assemblea è costituita da tutti coloro che al momento della convocazione risultino ufficialmente associati con medesimo diritto di parola e di voto. L’Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
Articolo 10
E’ compito dell’Assemblea:
- Eleggere il Consiglio Direttivo o anche uno dei suoi membri;
- Approvare bilanci consuntivi e preventivi ed il rendiconto economico e finanziario;
- Apportare modifiche allo statuto;
- Deliberare in merito agli argomenti presentati dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare l’esclusione di un socio proposta dal Consiglio Direttivo;
Articolo 11
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati. L’avviso di convocazione, da comunicarsi almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza deve essere reso noto tramite raccomandata o mediante affissione presso la sede dell’associazione.
Articolo 12
L’Assemblea è tenuta a riunirsi almeno due volte in un anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e per approvare le linee programmatiche che il Consiglio Direttivo sottoporrà ai soci.
Articolo 13
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o in seconda convocazione da tenersi un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
Articolo 14
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a richiesta della maggioranza a scrutinio segreto. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono chiamati per l’approvazione o le modificazioni statutarie e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Articolo 15 PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e diritto di firma. In caso di sua assenza il Vicepresidente può fare le veci compreso il diritto di firma, a tale scopo almeno due dei membri del Consiglio Direttivo oltre al Presidente depositeranno le firme per le operazioni bancarie che potranno compiere anche disgiuntamente.
Articolo 16 VICE PRESIDENTE
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente, ed in sua assenza o adempimento ne disimpegna le attribuzioni.
Articolo 17 SEGRETARIO
Il Segretario: a) redige in appositi registri i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; b) tiene la corrispondenza ed ha cura dei registri e dei documenti dell’Associazione.
Articolo 18 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto a un minimo cinque ad un massimo di 12 membri eletti dall’Assemblea dei soci. I suoi membri rimangono in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno in occasione della presentazione all’Assemblea del bilancio consuntivo e per preparare un piano annuale preventivo di esercizio all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 19
É responsabilità del Consiglio Direttivo o rientra nei suoi poteri svolgere le seguenti attività:
- Amministrare e gestire l’Associazione con ogni più ampia facoltà in proposito;
- Eseguire le deliberazioni assembleari;
- Predisporre annualmente il bilancio o il rendiconto consuntivo e una relazione sulle attività previste nella conduzione annuale;
- Stabilire le quote associative annuali che dovranno essere corrisposte dai soci;
- Ratificare l’ammissione dei nuovi soci qualsiasi sia la loro natura;
- Presentare all’Assemblea le dimissioni e proporre l’esclusione dei soci per motivi disciplinari o per morosità.
Articolo 20 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Esso è composto da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea che in sede di nomina elegge il Presidente. È compito del Collegio Sindacale controllare i registri contabili e tutti i documenti contabili inerenti le entrate e le uscite.
Articolo 21 PATRIMONIO E BILANCIO
Le entrate sono costituite dalle quote versate annualmente da tutti gli associati, da contributi di pubbliche amministrazioni e di altri enti in genere, da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli associati e dai proventi che possono derivare dalle attività svolte dall’associazione.
Il patrimonio è rappresentato: a) dal fondo di dotazione b) dai contributi associativi c) da tutti i beni, mobili ed immobili acquistati dall’associazione o a questa pervenuti per liberalità o ad altro titolo.
Articolo 22
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti ai soci, nè direttamente nè indirettamente e devono essere devoluti in beneficienza e/o allo sviluppo delle attività ed iniziative dell’Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall’Assemblea dei soci.
Articolo 23 DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell’eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra associazione che persegue finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia e quanto disposto nel capo I, II, III, del titolo Primo del codice civile.